Il piccolo borgo toscano in provincia di Arezzo ospita il carnevale più antico d’Italia giunto quest’anno alla sua 473° edizione. Quattro domeniche di festa, dal 5 al 26 febbraio, durante le quali...
Nuovo regolamento sui mangimi
Il Ministero della salute rende noto che, in accordo all’art. 26.4 del Reg.(CE) 767/09, sull’immissione sul mercato e uso dei mangimi, la persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel Catalogo comunitario comunichi immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi.
I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su internet e provvedono al suo regolare aggiornamento.
Questa disposizione si applica a partire dal 1 settembre 2010, data di applicazione del Regolamento.
Il legislatore Comunitario ha dato mandato ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di pubblicare queste notifiche su internet, tramite un registro e di mantenerlo costantemente aggiornato.
Con lo scopo di facilitare l’accesso e l’uso del Registro, i rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno sviluppato uno strumento on-line che è attivo a partire dall' 1 Settembre 2010.
Si ricorda che per “persona che immette per la prima volta sul mercato” s’intende colui che per primo immette sul mercato una materia prima per mangimi dopo il 1 settembre 2010. Ciò si applica a qualsiasi nuova materia prima per mangimi.
In pratica, un operatore che per primo immette una nuova materia prima per mangimi sul mercato comunitario dopo il 1 settembre 2010 deve: controllare se sulla versione attuale del Catalogo Comunitario delle materie prime per mangimi è elencato il nome della materie prima in questione (Reg.(CE) 242/2010). Se la materia prima non è elencata nel Catalogo: controllare se la materia prima per mangimi in questione è elencata nel Registro on-line e se ne soddisfa le caratteristiche; se la materia prima per mangimi è elencata nel Registro on-line ma le sue caratteristiche non corrispondono a quelle menzionate nel Registro deve introdurre una nuova notifica (stesso nome della materia prima ma nuove caratteristiche); se il nome della materia prima per mangimi non è presente totalmente nel Registro on-line, deve introdurre una nuova notifica (nuovo nome e nuove caratteristiche).
Le notifiche possono essere introdotte in qualsiasi lingua officiale dell’Unione Europea. Tuttavia, per ragioni di efficienza, dovranno essere fornite in inglese sia le caratteristiche della materia prima per mangimi che una traduzione del suo nome, in modo da rendere le informazioni più facilmente comprensibili a tutti gli operatori comunitari, Autorità e cittadini.
Il nome e le caratteristiche della materia prima notificata saranno automaticamente inserite nel Registro e rese pubbliche. I dettagli di contatto dell’operatore del settore dei mangimi notificante non verranno pubblicate.
Non saranno accettate notifiche effettuate tramite mezzi differenti dal Registro on-line.


